Statuto

STATUTO della

«FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI NAPOLI»

Articolo 1

COSTITUZIONE
1.1. - L' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, volendo perseguire la finalità di valorizzazione e tutela della figura dell'ingegnere ed il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale e l'attuazione di ogni iniziativa connessa, nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del codice civile e delle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, costituisce la "FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI NAPOLI"
1.2. - La FONDAZIONE è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.
1.3. - L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'atto costitutivo, da queste tavole fondative e dai regolamenti interni, se vigenti.

Articolo 2


SEDE
2.1. - La FONDAZIONE ha sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri, 58 - scala B.


Articolo 3


SCOPO
3.1. - La FONDAZIONE ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico.
3.2. - Scopo della FONDAZIONE è la promozione e lo sviluppo di attività culturali, di formazione e di qualificazione.
A tal fine potrà:
Istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
Promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti magnetici, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
Sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
Promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonchè seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
Promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
Promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse degli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;

  • Promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
  • · Provvedere ala tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria;
  • Organizzazione di attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
  • Istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche secondo un regolamento che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • Organizzare, promuovere, sovvenzionare "Stages" di Ingegneri presso privati e/o società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
  • Fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

3.3. La FONDAZIONE, per il perseguimento dei suoi scopi, agevola la
libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività sia garantendo piena libertà di idee e di forme espressive, sia favorendo in ogni modo e con qualunque mezzo la circolazione del proprio patrimonio
culturale, collaborando con altre fondazioni, enti, istituzioni, associazioni,
scuole e università.
3.4. - La FONDAZIONE persegue le proprie finalità a mezzo di:
mostre ed esposizioni temporanee;
convegni scientifici, incontri di studio, eventi, seminari;
centro di documentazione;
pubblicazioni;
biblioteca anche multimediale;
promozione di concorsi e di premi;
viaggi e visite culturali;
incontri ed attività aggreganti tra ingegneri.
3.5. - In conseguenza,nell'ambito delle indicate finalità, la FONDAZIONE
Conclude convenzioni, accordi e intese con enti, istituzioni italiane e straniere, società e privati;

  • Promuove manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche patrocinando analoghe manifestazioni organizzate da Università e da altri enti;

Effettua inchieste, rilevazioni e sondaggi di opinione;
Organizza e patrocina attività di formazione professionale in ogni settore di competenza;

  • Compie qualunque attività, anche di prestazione di servizi, diretta al conseguimento dei fini istituzionali.


Articolo 4


PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI
4.1. - Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal costituente come risulta dall'atto costitutivo.
4.2. - Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati, elargizioni e contributi di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE, nonché dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
4.3. - La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali erogazioni le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole attività.
4.4. - I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non
destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.
4.5. - La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.
4.6. - Sono "sostenitori della Fondazione" le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 5


ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1.

  • Sono organi della FONDAZIONE:
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Coordinamento operativo;
  • II Presidente;
  • Il Comitato Scientifico;
  • Il Collegio dei Sindaci.


Articolo 6


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
6.1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici membri nominati così come previsto nel successivo comma 6.4.
6.2. - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati nella qualità.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo periodo in cui rimane il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale "prorogatio" dello stesso fino a 90 giorni dopo l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri della Fondazione cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto previsto nel successivo corra 6.4. Tali Consiglieri rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
6.3. - La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita; i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni dell'ufficio.
6.4. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli o da un soggetto da lui designato per l'intera durata della carica, salvo revoca;
N. 10 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, di cui cinque Consiglieri dell'Ordine stesso e cinque membri esterni.
6.5. - E' ammissibile l'autodesignazione da parte dei preposti agli organismi di cui al precedente comma 6.4.
6.6. - I soggetti nominati e designati dovranno essere prescelti tra esperti nell'ambito dei settori di attività della FONDAZIONE, risiedere nell'ambito della provincia di Napoli ed essere iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
6.7. - Non sono ammesse né deleghe, né designazioni sostitutive per singole sedute o gruppi di sedute del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 7


POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1. - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa, fatta eccezione unicamente per il potere di proposta in ordine ai programmi di attività della FONDAZIONE, programmi che devono essere suggeriti, formulati e istruiti dal Comitato Scientifico e solo successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che potrà anche modificarne la struttura e l'ampiezza, fermo rimanendo però il nucleo ideativo centrale della proposta.
7.2. - Il Consiglio:

  • elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
  • fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
  • formula i piani esecutivi di attività della FONDAZIONE, recependo i programmi e i progetti proposti, anno per anno, dal Comitato Scientifico, dopo esame ed approvazione di essi;
  • approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
  • propone le modifiche dello statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, da sottopporre all'approvazione del Consiglio dell' Ordine;
  • redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
  • nomina, ove lo ritenga, il Segretario ed il Tesoriere della FONDAZIONE fissandone i compiti e scegliendoli tra persone, anche nell'ambito del Consiglio stesso, aventi specifica esperienza nei settori di attività dell'Ente;
  • delibera in ordine alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti, se esistenti;
  • nomina i componenti del Comitato Scientifico; - delibera su tutto quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico.


Articolo 8


FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.
18.2. - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Provincia di Napoli).
8.3. - La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.
8.4. - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dai Consiglio stesso.
8.5. - Ove nominati, alla riunione del Consiglio di Amministrazione assistono, con poteri consultivi e senza diritto di voto se non Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere.


Articolo 9


DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1. - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
9.2. - Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo statuto non preveda maggioranze ' diverse per specifiche materie.
9.3. - In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
9.4. - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che vengono firmati da chi presiede e dal segretario della riunione nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.


Articolo 10


COORDINAMENTO OPERATIVO
10.1. - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono istruite e attuate dal Coordinamento Operativo che è quindi responsabile di tutte le attività programmate.
10.2. - Il Coordinamento Operativo è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere ed è presieduto dal Presidente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ed è dallo stesso presieduto.
10.3. - A ciascun componente del Coordinamento Operativo il Consiglio di Amministrazione affida la responsabilità di uno dei settori di attività della FONDAZIONE, con il compito di curare la concreta attuazione e realizzazione delle attività che, per ciascun settore, sono state approvate e programmate dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 11


PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
11.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.
11.2, - Il Presidente:

  • a) Convoca il Consigli di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
  • Ь) Se nominato, convoca il Comitato Operativo e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
  • c) Firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'espletamento degli affari che vengono deliberati;
  • d) Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Operativo;
  • e) Sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
  • f) Cura l'osservanza dello Statuto;
  • g) Mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
  • h) Adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

11.3. - In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o altra similare.


Articolo 12


COMITATO SCIENTIFICO
12.1. - Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un massimo di 11 (undici) membri che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
12.2. - Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
12.3. - Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa,se nominato, il Segretario con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.
12.4. - I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.


Articolo 13


COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO
13.1. - Il Comitato Scientifico con proprie deliberazioni propone al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE (anno per anno o, se necessario, in corso di anno, compatibilmente, però, con le risorse finanziarie di periodo) le attività che la FONDAZIONE deve svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse, la programmazione e l'organizzazione.
13.2. - Il Comitato Scientifico è inoltre responsabile dell'elaborazione e della strutturazione dei programmi annuali di ricerca che devono essere individuati sulla base di proposte provenienti dai propri componenti; se il programma annuale prevede più ricerche il Comitato deve suggerire anche l'ordine di priorità.
13.3. - Esprime pareri sull'attività culturale della FONDAZIONE e fornisce al Consiglio di Amministrazione consulenze non vincolanti ogni qual volta ne sia richiesto.
13.4. - Il Comitato Scientifico deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il programma appena possibile e comunque non oltre il trenta ottobre dell'anno precedente, redigendo il programma stesso nei limiti delle somme stanziate nel blando preventivo; tale blando deve essere inviato al Comitato Scientifico immediatamente dopo la sua approvazione.


Articolo 14


FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO
14.1. - Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno sei volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta quattro dei suoi membri 1oppure tre membri del Consiglio di Amministrazione.
14.2. - I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso e firmati i dal Presidente e dal segretario.


Articolo 15


COLLEGIO DEI SINDACI
15.1. - Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ' potrà deliberare la nomina di un Collegio dei Sindaci della Fondazione; in tal caso esso dovrà attenersi a quanto previsto nel presente articolo.
15.2. - Il Collegio dei Sindaci della Fondazione è composto da tre membri effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
15.3.- Il Collegio dei Sindaci rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed i suoi membri sono rieleggibili.
15.4. - Quando, durante il mandato, uno o più membri del Collegio dei Sindaci cessa, per qualsiasi motivo dalla carica, il Collegio stesso sarà integrato da coloro che saranno nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e che resteranno in carica per il restante periodo del mandato.
15.5. - Il Collegio dei Sindaci esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge. In particolare provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
15.6. - Il Collegio dei Sindaci sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della fondazione nelle quali sarà posto all'ordine del giorno l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo, nonché altri argomenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione.
15.7. - Annualmente il Collegio dei Sindaci riferirà al Consiglio dell'Ordine della Provincia di Napoli sui controlli effettuati mediante relazione scritta.
15.8. - Le relazioni del Collegio dei Sindaci devono essere trascritte su apposito libro.
15.9. - I membri del Collegio dei Sindaci, se iscritti nel registro dei Revisori contabili, sono remunerati secondo le tariffe minime fissate per queste prestazioni. Per i membri non iscritti nel registro dei Revisori contabili spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. A tutti i membri del Collegio dei Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.


Articolo 16


ESERCIZIO FINANZIARIO
16.1 - L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
16.2. - Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.


Articolo 17


ESTINZIONЕ DELLA FONDAZIONE
17.1. - In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonchè di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ai soggetto fondatore e cioè all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli nomina per tale scopo tre Liquidatori.


Articolo 18


RINVIO
18.1. - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle Norme di Legge vigenti nel settore.
Firmato: Vinci Luigi, Esposito Giovanni, Pace Eduardo, Fontana Massimo, Iovino Renato, Manfredi Gaetano, Matteo D'Auria Notaio (vi è l'impronta del sigillo)

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